Spazio Imprese, l'innovativa area on-line predisposta nell'ambito delle attività degli sportelli multifunzionali del Centro Regionale U.N.C.I. di Agrigento, offre alle imprese operanti nel territorio provinciale, regionale e nazionale un servizio qualificato e gratuito. Spazio Imprese è infatti un'area riservata e dedicata ad aziende interessate ad integrare, ampliare e qualificare il proprio organico attraverso persone capaci di contribuire alla loro crescita e competitività. Clicca per saperne di più
Si informano gli utenti che lo sportello ubicato presso l'istituto comprensivo Quasimodo di Villaseta si è trasferito presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro di Agrigento in via Acrone n° 51
Sportelli Multifunzionali del Centro Regionale U.N.C.I. Formazione Professionale
PO FSE 2007 - 2013
Asse 1 - A– Adattabilità – Asse 2 – D – Occupabilità
 
PO FSE 2007 - 2013
Asse 2 – D – Occupabilità - Obiettivo Operativo D3
Valorizzazione delle risorse umane – Sportelli Scuola/Lavoro
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Formazione - Carriere ed Apprendistato
Lunedì 25 Agosto 2008 07:51

Il contratto di apprendistato è l’unico contratto a contenuto formativo ed è lo "strumento idoneo a costruire un reale percorso di alternanza tra formazione e lavoro, quale primo tassello di una strategia di formazione e apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita". trova la propria disciplina negli artt. 47 – 53 del DLgs 276/2003 e viene distinto in tre diverse tipologie:

- contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione: è finalizzato al conseguimento di una qualifica di istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 53 del 2003, ossia alla acquisizione, attraverso il rapporto di lavoro, di un titolo di studio, consentendo l'assolvimento dell'obbligo formativo attraverso lo strumento dell'alternanza scuola – lavoro. Infatti è previsto quale percorso alternativo alla formazione scolastica ma ciò nondimeno integrativo dell'obbligo formativo che si traduce oggi nel "diritto dovere" di istruzione per almeno 12 anni e comunque fino ai 18 anni d'età. Sussiste pertanto un diretto collegamento tra l'obbligo formativo del minore a 18 anni d'età e l'attività lavorativa oggetto del contratto. Con il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione si vuole dunque garantire ai giovani, che acquisiscono la capacità lavorativa a 16 anni, secondo l'articolo 1 comma 622 Finanziaria 2007, di poter terminare il corso di studi obbligatorio anche attraverso l'alternanza scuola-lavoro. L'apprendistato per il diritto-dovere di formazione, dopo l'abrogazione della Legge 9/99 ad opera dell'art. 7 della Legge 53/2003 (15 anni di età e 8 anni di scuola), e l'entrata in vigore del succitato art. 1 c. 622 della L. 296 del 27/12/2006 (16 anni di età e 10 anni di scuola) si configura come l'unico contratto di lavoro stipulabile a tempo pieno da chi abbia meno di 18 anni e non sia in possesso di qualifica professionale conseguite ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;

- contratto di apprendistato professionalizzante: è finalizzato al conseguimento di una qualificazione attraverso la formazione sul lavoro ed un apprendimento tecnico – professionale. Non si persegue pertanto l'acquisizione di un titolo di studio o di una qualifica professionale del sistema di istruzione e formazione professionale, bensì l'accrescimento delle capacità tecniche dell'individuo al fine di farlo diventare un lavoratore qualificato. Potrà essere stipulato da datori di lavoro appartenenti a tutti i settori produttivi, comprese le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali, con soggetti dai 18 ai 29 anni d'età, (art. 49 D. Lgs 276/2003). Con circolare n. 30 del 15 luglio 2005 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha espressamente chiarito, in relazione ai limiti di età per l'attivazione dell'apprendistato professionalizzante, che "l'assunzione potrà essere effettuata fino al giorno antececedente al compimento del trentesimo anno di età (ovvero fino a 29 anni e 364 giorni)". Tale interpretazione si pone in linea con il principio fissato dalla giurisprudenza, in particolare nella sentenza della Cassazione n. 10169 del 26 maggio 2004 - richiamata nella circolare n. 30 cit. - ove è espressamente scritto che " se il computo fissato dalla legge è fatto ad anni, anche colui che ha ventinove anni e qualche mese, ha comunque ventinove anni, restando trascurabili le frazioni di mesi". Il contratto potrà altresì essere stipulato con soggetti che abbiano compiuto i 17 anni d'età e siano in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, quando tale istituto sarà pienamente operativo. La regolamentazione dei profili formativi del contratto di apprendistato professionalizzante è demandata, nel rispetto della riforma del Titolo V della Costituzione, intervenuta con Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, alle singole Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano. Tale regolamentazione deve essere emanata d'intesa con le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano regionale, dove la contrattazione ha già provveduto, sarà possibile procedere alle assunzioni di apprendisti applicando le nuove regole di età e durata, stabilite dalla legge e disciplinate dal contratto collettivo nazionale applicato. E' fissato un minimo di almeno 120 ore di formazione formale che potrà essere svolta dall'apprendista all'interno o all'esterno dell'azienda. Non è più previsto un monte ore minimo di formazione esterna obbligatoria anche se la stessa dovrà avvenire attraverso strutture accreditate o all'interno dell'impresa oppure tramite formazione a distanza e strumenti di e-learning. Durante il periodo di apprendistato dovrà essere garantita la presenza di un tutor con formazione e competenze adeguate, al fine di accompagnare l'apprendista lungo tutta la durata del piano formativo individuale. Nel caso in cui la formazione sia impartita attraverso strumenti di e-learning, anche l'attività di accompagnamento potrà essere svolta in modalità virtualizzata e attraverso strumenti di tele-affiancamento o video-comunicazione da remoto. La regione dovrà definire le specifiche competenze del tutor che, in conformità con quanto previsto dal D.M del 28 febbraio 2000, potrà essere svolto dallo stesso datore di lavoro in possesso delle competenze adeguate o da un lavoratore che sia inquadrato ad un livello pari o superiore rispetto alla qualifica professionale che dovrà conseguire l'apprendista al termine del periodo di apprendistato professionalizzante, quale garanzia di possesso delle adeguate competenze all'accompagnamento del lavoratore.
Sarà sempre la normativa regionale a definire gli strumenti per il riconoscimento della formazione sulla base delle competenze tecnico-professionali acquisite durante il periodo di apprendistato che verranno indicate sul "Libretto formativo del cittadino" come indicato nell'articolo 2, comma 1, lettera i) del d.lgs. n. 276 del 2003.

- contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma, di titoli di studio universitari e di alta formazione: introdotto con la legge 17 maggio 1999, n.144, integra la formazione pratica in azienda con la formazione secondaria, universitaria, di alta formazione o comunque con una specializzazione tecnica superiore, può essere stipulato da datori di lavoro appartenenti a tutti i settori produttivi, purché esercitino attività compatibili con il perseguimento delle finalità del contratto con soggetti di età compresa tra i 18 e i  29 anni che siano già in possesso di un titolo di studio e vogliano conseguire una qualifica di livello secondario o superiore. Il contratto potrà tuttavia essere stipulato anche con soggetti che abbiano compiuto il diciassettesimo anno d'età quando sono in possesso di un titolo di studio. Può essere stipulato anche con le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali. La disciplina dell'istituto dovrà essere individuata, per i profili formativi e anche caso per caso, dalle Regioni ovvero dalle Province autonome di Trento e Bolzano, mediante un semplice accordo o convenzione con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano regionale, nonché con le Università o altre istituzioni formative. L'accordo dovrà prevedere programmi di lavoro specifici e coerenti con il percorso formativo che conduce al titolo di studio. Tali programmi si realizzeranno con il supporto di un tutor aziendale e di un tutor formativo nominato dall'Università o dall'Istituto formativo. Il contratto di lavoro dovrà essere stipulato in forma scritta e dovrà indicare: la qualifica da conseguire, la durata nonché il piano formativo individuale finalizzato a garantire la fissazione del percorso formativo dell'apprendista, piano formativo che dovrà essere allegato al contratto di apprendistato a pena di nullità dello stesso il cui contenuto specifico sarà stabilito attraverso la definizione di un unico modello nazionale previsto dalle Regioni e dalle Province autonome in coerenza con i profili formativi individuati dalle Regioni e dalle Province autonome, con il supporto tecnico del Repertorio delle Professioni (allo studio da parte del Ministero del Lavoro), dove saranno indicati, sulla base del bilancio di competenze del soggetto e degli obiettivi perseguiti mediante il contratto di apprendistato, il percorso di formazione formale e non formale dell'apprendista nonché la ripartizione di impegno tra formazione aziendale o extra-aziendale. In attesa di una regolamentazione a livello nazionale le Regioni e le Province autonome potranno autonomamente attivarsi per l'individuazione dei profili formativi. Ampia flessibilità è riservata ai percorsi di apprendistato di alta formazione che non presuppongono necessariamente una scissione tra attività lavorativa e la frequenza dell'apprendista a specifici corsi teorici di livello secondario, universitario, dell'alta formazione o di specializzazione tecnica superiore. L'attività svolta in azienda, così come concordata tra Regione, associazioni datoriali e sindacali e istituti formativi, potrà dunque integrare pienamente il percorso di formazione stabilito nel piano formativo individuale.

Continuano ad applicarsi le norme della L. 25/1955 e precisamente gli articoli 11 e 12 relativi ai diritti e doveri dei datori di lavoro, nonchè la disciplina previdenziale ed assistenziale degli articoli 21 e 22 oltre l’ art. 16 L.196/1997 e l’art. 2, comma 4 del D. L.vo n. 66/2002. Operatività immediata per la parte relativa all’instaurazione del rapporto di lavoro che deve essere stipulato in forma scritta e contenere: la prestazione lavorativa, il piano formativo individuale e la qualifica da conseguire, mentre non è più necessario ottenere l’autorizzazione preventiva della Direzione del Lavoro competente per la costituzione di rapporti di apprendistato per effetto dell’art. 85, comma 1, lettera b) che ha abrogato l’art. 2, comma 2, della legge 25/1955, è fatto salvo tuttavia il diritto della normativa regionale di reintrodurre, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 30 del 2003, una diversa procedura autorizzativa, anche attraverso il rimando agli enti bilaterali. In mancanza di una disciplina regionale che regoli tale procedura potranno essere considerate legittime le previsioni di contratti collettivi che subordinino la stipula del contratto alla autorizzazione dell'ente bilaterale, così come non potranno essere legittime, neppure ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 30 del 2003, le norme dei contratti collettivi che subordinino la stipula del contratto di apprendistato alla iscrizione all'ente bilaterale o ad altre condizioni non espressamente previste dal legislatore; mentre con il D.Lgs. 251 del 06 ottobre 2004, correttivo del 276/2003,  è stato abrogato l'art. 11, lettera l, della stessa legge 25/1955 e pertanto gli apprendisti possono essere adibiti a lavori di manovalanza e di produzioni in serie. La disciplina del rapporto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione stabilita dal decreto legislativo n. 276 del 2003 è strettamente connessa alla riforma del sistema di istruzione prevista dalla legge n. 53 del 2003. Fino al 31 agosto 2007 l'età minima per assumere gli apprendisti è fissata in 15 anni di età. Con decorrenza dal 1 settembre 2007 in concomitanza con l'inizio dell'anno scolastico 2007/2008 (L. 296 del 27/12/2006 art. 1 c. 622) l'età minima di accesso al lavoro è innalzata a 16 anni. Successivamente, tenuto conto della riforma del sistema scolastico, il limite per l'accesso al rapporto professionalizzante passa a 18 anni, ovvero 17 anni se il soggetto è in possesso di una qualifica professionale. Pertanto l'obbligo scolastico si innalza a un periodo di 10 anni e comunque fino ai 18 anni di età. Una volta che la riforma del sistema scolastico sarà entrata a regime, il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione costituirà l'unico contratto di lavoro stipulabile a tempo pieno da chi abbia meno di 18 anni e non sia in possesso di qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53.  Pertanto sarà la delega prevista dalla legge n. 53 del 2003 a formulare gli opportuni chiarimenti rispetto alla disciplina dell'istituto che dunque non è al momento operativo.

Non è consentito l'uso delle tariffe di cottimo; l’inquadramento non può essere inferiore per più di due livelli alla qualifica spettante con riferimento al CCNL e costituisce credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e formazione professionale. Il datore di lavoro non può recedere dal contratto se non per giusta causa/giustificato motivo ed è ammessa la possibilità di recesso al termine del periodo di apprendistato.
La formazione, esterna ed interna alla azienda, è registrata nel libretto formativo ed è seguita da un tutore aziendale.

Destinatari sono a seconda delle tre tipologie previste:
a) Giovani e adolescenti che abbiano compiuto 16 anni
b) Giovani di età compresa tra 18 e 29 anni, 17 per chi ha una qualifica professionale
c) Giovani di età compresa tra 18 e 29 anni, 17 per chi ha una qualifica professionale

Il numero complessivo di apprendisti non può essere superiore al 100% dei dipendenti specializzati o qualificati.
In assenza di dipendenti specializzati o qualificati oppure nel caso di imprese con meno di tre dipendenti, il datore di lavoro può assumere al massimo tre apprendisti; il limite quantitativo non si applica alle imprese artigiane, per le quali resta applicabile la disciplina di cui all'articolo 4 della legge n. 443 del 1985.

  • Diritto-dovere: in funzione della qualifica, del titolo di studio, dei crediti professionali/formativi e comunque non superiore a tre anni. Può essere stipulato da datori di lavoro appartenenti a tutti i settori lavorativi, ivi comprese le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali, e con soggetti tra i sedici e i diciotto anni non compiuti, che non abbiano ancora completato il percorso formativo. Il contratto di apprendistato di primo tipo quindi, è finalizzato al conseguimento di una qualifica ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53  o di un titolo di studio.
  • Professionalizzante: non inferiore a due anni e non superiore a sei; operativo per quei settori dove i CCNL di categoria hanno provveduto alla regolamentazione, in attesa che la contrattazione collettiva nazionale/regionale stabilisca con le parti sociali, durata e profili formativi. In ogni caso potrà essere considerato immediatamente operativo unicamente con riferimento a quei contratti collettivi nazionali, anche antecedenti all'entrata in vigore della L. n.80/2005, che abbiano determinato - direttamente o indirettamenete anche mediante semplice rinvio agli enti bilaterali ovvero a prassi già esistenti e codificate dall'ISFOL - gli elementi minimi di erogazione e di articolazione della formazione. (risp. ad interpello Prot. 25/I/0000782 del 21 giugno 2006). Il contratto di apprendistato professionalizzante può avere durata minima di due anni e durata massima di sei anni. L'apprendistato è vietato per le attività stagionali, ammesso solo per la "vecchia" disciplina contenuta nella legge 25/55 e non per il contratto professionalizzante introdotto dal Dlgs 276/2003 (circolare 30/2005). L'eccezione si conferma con interpello del 5 dicembre 2005, prot. 2977, relativo all'apprendistato per i bagnini, il Ministero ha sottolineato che nella normativa vigente non esistono elementi ostativi alla stipula di tale contratto da parte degli assistenti ai bagnanti, salvo naturalmente, l'osservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi formativi.  È rimessa alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare la durata dell'apprendistato professionalizzante sulla base delle competenze di base e tecnico-professionali da conseguire e della eventuale qualifica professionale, (sarà preparato un nuovo "Repertorio delle professioni" da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali). Trattandosi di contratti a finalità diverse, il contratto di apprendistato professionalizzante potrà essere stipulato anche successivamente ad un contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di formazione, in questo caso però la durata massima cumulativa dei due contratti non potrà superare i sei anni.
  • Diploma/alta formazione: stabilita dalle Regioni in accordo con le Associazioni dei datori di lavoro, le Organizzazioni Sindacali, l'Università e le altre istituzioni formative. La durata è stabilita dalle parti in seguito ad una valutazione di bilanciamento tra le competenze che il soggetto possiede al momento della stipula e quelle che si potranno conseguire per mezzo della formazione in apprendistato. Tale valutazione sarà attuata all'interno del piano formativo individuale.

Gli incentivi per ricorrere a tale tipologia di lavoro in sostanza rimangono invariati in attesa della riforma :

  • Esonero dei contributi, sostituiti da una contribuzione fissa settimanale, comprensiva del contributo INAIL
  • La trasformazione del contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato estende i benefici contributivi per un ulteriore anno. A tal proposito si fa rilevare che i benefici contributivi sono da collegare al momento fatturale della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato e pertanto, anche nella ipotesi in cui tale trasformazione avvenga in maniera anticipata rispetto al termine previsto nel contratto, il datore di lavoro avrà diritto a fruire dei benefici contributivi per l'anno successivo alla trasformazione dell'apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. (MinLavoro risposta a interpello Prot. 25/I/0003883 del 4 maggio 2005) 

Sanzioni

L'articolo 53, comma 3, del d.lgs. 276 del 2003, così come modificato dall'articolo 11 del decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251, introduce una severa disciplina sanzionatoria comune alle tre tipologie di apprendistato. A tutela del rispetto dell'obbligo formativo che il contratto di apprendistato fa sorgere in capo al datore di lavoro si prevede infatti che in caso di inadempimento all'obbligo formativo che sia imputabile esclusivamente al datore di lavoro e tale da impedire il raggiungimento della qualifica da parte dell'apprendista, il datore è tenuto a versare all'Inps, a titolo sanzionatorio, la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento. (art. 53) La maggiorazione così stabilita esclude l'applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione.
La mancanza di formazione, anche se ciò dipendesse da cause estranee al datore di lavoro, come ad esempio la mancanza di un'offerta formativa istituzionale non eviterà la responsabilità del datore di lavoro che non potrà avvantaggiarsi dell'attività dell'apprendista ed eviterà conseguenze solo recedendo dal rapporto (art. 49, comma 5, lettera e). 

 
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